Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 10-novies è aggiunto il seguente:
«10-novies. 1. La comunicazione di cui ai commi 10-octies e 10-novies può essere altresì inviata entro il 30 novembre 2023 avvalendosi dell'istituto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento di una sanzione di 250 euro.».