Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi richiamati nei commi 2 e 3, anche in variante, che interessino complessivamente i medesimi immobili e per i quali la presentazione delle ulteriori CILA o altro titolo abilitativo comunque denominato o, l'avvio dei lavori, nel caso di edilizia libera, siano successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.