Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli edifici e aggregati edilizi, anche con destinazione non residenziale, ricadenti nei Piani di ricostruzione approvati, indipendentemente dal livello di inagibilità.