Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.