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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.136.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.136.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per i seguenti interventi:

   a) per l'acquisto di immobili demoliti e ricostruiti in chiave antisismica, agevolato con il cosiddetto «Sismabonus acquisti» o di unità poste all'interno di fabbricati integralmente ristrutturati (cosiddetto «Bonus edilizia al 50 per cento per l'acquisto di immobili ristrutturati»), laddove, al 16 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo relativo agli interventi di demolizione e ricostruzione o agli interventi di integrale ristrutturazione effettuati da imprese;

   b) gli interventi effettuati su immobili situati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiaro lo stato di emergenza e quelli effettuati sugli immobili utilizzati dalle ONLUS, OdV o APS operanti nel settore sanitario;

   c) tutti gli interventi effettuati dagli IACP;

   d) gli interventi in edilizia libera legati ai bonus, per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, sia stato concluso l'ordine d'acquisto dei beni impiegati nei medesimi interventi agevolati;

   e) gli interventi agevolabili già in corso di realizzazione ma legittimati con titoli edilizi differenti dalla CILAS in applicazione della normativa vigente al momento della loro presentazione.