Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui di cui all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3-ter. All'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle parole: «20.000 euro».