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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.131.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.131.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi e gli acquisti sostenute dai soggetti di cui alle lettere c) e d-bis) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020. In caso di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto-legge, da parte dei soggetti di cui alla predetta lettera d-bis), i fornitori che hanno effettuato gli interventi possono retrocedere il credito ai medesimi soggetti. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis), i requisiti previsti al comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell'ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale l'ultimo periodo dell'articolo 119, comma 10-bis, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede espressamente la sussistenza sin da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del comma 10-bis medesimo. Il requisito di cui alla lettera a) del comma 10-bis è soddisfatto qualora sia dimostrata, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, con qualsiasi mezzo di prova, la mancata percezione, la rinuncia ovvero la restituzione di compensi o indennità di carica.
  3-ter. Il credito d'imposta generato in favore dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge n. 34 del 2020, può essere utilizzato in compensazione, anche ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.