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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.07.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.07.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti ai quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il trasferimento della detrazione spettante in favore delle imprese installatrici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
  2. Il trasferimento della detrazione in favore dell'impresa installatrice è ammesso condizione che venga applicato sul prezzo dovuto uno sconto almeno pari al valore della detrazione, entro il limite massimo di spesa pari a 20.000 euro.
  3. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è ammesso il rimborso della quota di detrazione eccedente l'imposta dovuta nell'anno di riferimento. Non sono ammesse, in nessun caso, successive cessioni della detrazione.
  4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'ENEA. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.