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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.05.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di imprese e professionisti)

  1. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, alle imprese e ai professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici Ateco 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione conservano validità sino al 30 settembre 2023;

   b) i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, si considerano tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in una unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già eseguiti;

   c) con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 settembre 2023. Non si procede al rimborso di quanto già versato;

   d) in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono avvalersi, dietro comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

    1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 16 febbraio 2023 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2023;

    2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2023 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2023 alle medesime condizioni;

    3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese e professionisti richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. In relazione alle sospensioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.