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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.044.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.044.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La disciplina di cui al precedente periodo si applica anche agli interventi realizzati dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, su immobili, di loro proprietà o in cui la proprietà dei predetti istituti li definisca quale condomino di maggioranza, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovunque ubicati sul territorio nazionale.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.