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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.040.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.040.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è riconosciuta la facoltà, in sede di pagamento dei saldi d'imposta derivanti dalla dichiarazione dei redditi, di compensare i crediti dei bonus edilizi di un coniuge con il debito IRPEF dell'altro coniuge.
  2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.