Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. È sempre consentita agli istituti di credito la facoltà di utilizzare i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio dei propri clienti per il versamento, mediante compensazione con modello di pagamento unificato F24, delle obbligazioni previdenziali dei propri dipendenti.