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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.03.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Proroga del termine per la conclusione dei lavori di cui all'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per interventi effettuati da condomini che sono stati a loro scapito sottoposti al mancato esercizio di un diritto normativamente riconosciuto per responsabilità altrui)

  1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i soli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, i quali non siano stati effettuati per responsabilità imputabile a soggetti diversi dai beneficiari, la detrazione di cui al comma 4 del medesimo decreto nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli interventi previsti dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché a quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio qualora connessi alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus.

Art. 2-ter.
(Esclusione della responsabilità in solido per i soggetti che non hanno potuto beneficiare dei diritti ex lege)

  1. In deroga alle disposizioni del comma 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, i condomini e le persone fisiche di cui di cui al comma 9, lettera a), e i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono esenti da qualsivoglia forma di responsabilità anche erariale per i lavori che non siano stati effettuati per comportamenti antigiuridici imputabili a soggetti diversi dai beneficiari ovvero per responsabilità attribuibile agli affidatari già sottoposti a procedimenti penali pendenti alla dati di entrata in vigore del presente decreto e dai quali è derivata l'impossibilità di inizio, prosecuzione e ultimazione dei lavori già autorizzati dall'autorità competente.