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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.026.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.026.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di contrastare i pesanti effetti negativi del caro prezzi e della crisi economica ed energetica rispetto ai progetti già programmati e in corso di esecuzione, favorendo maggiore certezza rispetto all'avanzamento e completamento delle opere, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 13-quinquies il penultimo periodo è sostituito dal seguente:

   «Per tutti gli interventi, in caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate in corso o alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata».

   b) dopo il comma 13-quinquies è aggiunto il seguente:

   «13-sexies. Per tutte le tipologie e zone di intervento previste dal comma 13-ter e dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, oggetto della speciale procedura CILA per il Superbonus e sulle asseverazioni del tecnico progettista attestanti la conformità del progetto e relative varianti, anche se in corso d'opera o sostanziali purché specificamente asseverate, relativamente alle prescrizioni delle normative tecniche, sismiche, dei beni culturali e ambientali, nonché di ogni altra prescrizione di carattere settoriale, i competenti uffici tecnici regionali si attengono a soli compiti di vigilanza e controllo, anche a campione, delle opere e delle costruzioni, rispetto agli atti ed elaborati depositati o comunque trasmessi anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica.».