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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.025.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.025.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati)

  1. I crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i pagamenti tra privati.
  2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1, il credito d'imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.
  3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l'apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. I crediti d'imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3, possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché, non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente.