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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.019.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.019.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme di interpretazione autentica)

  1. Al fine di garantire la certezza del diritto, di prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, s'introducono norme di interpretazione autentica secondo le seguenti disposizioni:

   a) l'articolo 119, comma 1-ter, comma 15 e comma 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpreta nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

   b) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

   c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, ai fini del sisma bonus sugli interventi di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e del superbonus sugli interventi di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; a tal fine la lettera b) dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione venga fruita mediante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire antecedentemente alla presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del citato articolo 121;

   d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

    1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati, compresi tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e la data del 31 dicembre 2022, la condizione di essere in possesso della occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10-bis, oppure di documentare al committente ovvero all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10-bis, è sufficiente che risulti soddisfatta entro la data del 1° gennaio 2023;

    2) la soglia di 516.000 euro va calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto;

    3) la disposizione non si applica, ai fini degli incentivi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quando oggetto degli incentivi sono le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.