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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.014.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese, di rilanciare gli investimenti e garantire la corretta prosecuzione delle attività lavorative, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed il credito d'imposta sugli investimenti di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.