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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.013.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.013.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Nell'ottica di favorire l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2035, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, consistenti in opere edilizie o installazione o sostituzione di impianti, finalizzati al raggiungimento almeno della classe di prestazione energetica E dell'edificio entro il 2035 e della classe di prestazione energetica D entro il 2040, spetta una detrazione dall'imposta lorda in dichiarazione dei redditi per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione d'imposta di cui al primo periodo è elevata al 100 per cento in concomitanza dei seguenti requisiti:

   a) per gli interventi sulla abitazione principale del contribuente;

   b) per gli interventi eseguiti da contribuenti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro annui, innalzato in base al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la tabella di cui all'articolo 119, comma 8-bis.1 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   c) per gli interventi su edifici di classe di prestazione energetica G, con obbligo di raggiungere la classe E entro la data di cui al comma 1.

  2. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, primo e terzo periodo, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro annui. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è consentito, per coloro che rientrano contemporaneamente nei parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante relativamente ad interventi nel settore edilizio, l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito in quote annuali pari al numero degli anni di rimborso del beneficio fiscale in dichiarazione dei redditi. Le opzioni di cui al periodo precedente devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene la cessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a conclusione dell'utilizzo.
  4. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari possono finanziare i crediti ricevuti in garanzia relativi ad annualità successive al primo anno del beneficio sugli immobili e non possono cedere a terzi il credito eventualmente ricevuto dal committente o appaltatore.
  5. Gli istituti di credito, alla maturazione annuale del credito ricevuto in garanzia, possono procedere alla compensazione, mediante modello di pagamento unificato F24, dei propri crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) oppure chiederne il rimborso in non meno di tre rate annuali, maggiorata dell'interesse al 3 per cento.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le modalità operative del presente articolo, previo accordo con l'ABI – Associazione Bancaria Italiana.