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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.40.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
1.40.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

   «7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».