Al comma 1 lettera b) dopo il capoverso «comma 6-quater» aggiungere il seguente:
6-quater.1. Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 e le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, in deroga all'articolo 321 del codice di procedura penale, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura di cui al presente articolo non possono essere oggetto di sequestro.