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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.19.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
1.19.

  Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso «comma 6-quater» aggiungere il seguente:

  6-quater.1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a fornire una certificazione che attesta i tempi di istruttoria, con delle tempistiche di limite al massimo di un mese, entro le quali si dovranno concludere le istruttorie delle operazioni di primo acquisto del credito e di accettazione dei documenti contrattuali e della documentazione delle società di certificazione prevista dal comma 6-bis.