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Legislatura XIX

Proposta emendativa 01.01.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
01.01.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo,» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 150 milioni di euro per il 2025, 180 milioni di euro per il 2026, 200 milioni di euro per il 2027, 85 milioni di euro per il 2028, 31 milioni di euro per il 2029, 8 milioni di euro per il 2030 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.