stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.8. in Assemblea riferita al C. 889-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/03/2023  [ apri ]
2.8.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere le seguenti: ad esclusione degli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del citato decreto-legge n. 34 del 2020,.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica dell'applicazione del requisito di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. Il requisito di cui al comma 10-bis, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende nel senso che il divieto di erogazione dei compensi o indennità di carica si applica dalla data di presentazione della pratica per la richiesta del beneficio di cui al medesimo articolo 10-bis.