Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui alle lettere b) ed e) dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuate dal contribuente sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in classe energetica G o F entro un ammontare massimo di euro 30.000, nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 del citato articolo 121.