Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.