Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli eventuali crediti derivanti dalle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché per gli interventi diversi da quelli di cui al medesimo articolo 119, che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.