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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.08. in Assemblea riferita al C. 889-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/03/2023  [ apri ]
2.08.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Ulteriori misure di sblocco per i crediti incagliati)

  1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta derivanti dalle spese sostenute per tutti gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quinquies del medesimo articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. In sede di presentazione della “comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, da parte dei soggetti abilitati indicati” alla lettera a) del comma 1-ter del presente articolo, dovrà essere indicato l'importo liquidato dal “cessionario” al netto del proprio compenso. All'atto dell'accettazione della cessione del credito d'imposta da parte del cessionario sul proprio cassetto fiscale, quest'ultimo dovrà indicare la percentuale, rispetto al credito acquisito, corrispondente al proprio compenso pari alla differenza tra il medesimo credito e l'importo di cui al periodo precedente. Nel caso in cui la suddetta percentuale risulti superiore ad una franchigia del 10 per cento, sull'eccedenza (extra profitto) verrà calcolata una imposta sostitutiva pari al 3 per cento che dovrà essere versata in unica soluzione da parte del cessionario medesimo entro il giorno 16 del mese successivo all'accettazione del credito d'imposta. Tutti gli oneri derivanti da eventuali garanzie, fidejussioni o coperture assicurative richieste dal cessionario, saranno totalmente a suo carico. Tutti i “cessionari”, intesi come tali gli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché tutti i titolari di partita Iva in genere, potranno utilizzare i crediti d'imposta così acquisiti interamente dal mese successivo all'accettazione, anche mediante compensazione su modello F24, senza limiti temporali, in deroga al comma 3 dell'articolo 121, decreto-legge n. 34 del 2020.
   1-septies. I crediti, già presenti ed accettati sul cassetto fiscale dei titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati interamente sin da subito mediante compensazione su modello F24 e senza limiti temporali, previo versamento di una imposta sostitutiva pari al 3 per cento del loro valore da versarsi interamente e contestualmente al loro primo utilizzo.».