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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.311. in Assemblea riferita al C. 889-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/03/2023  [ apri ]
1.311.

  Al comma, 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.