Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati, entro il limite massimo di tre frazionamenti. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121.