stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.307. in Assemblea riferita al C. 889-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/03/2023  [ apri ]
2.307.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prima della lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

   «a.0) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di quindici anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».