stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.06. in Assemblea riferita al C. 889-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/03/2023  [ apri ]
2.06.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Certificazione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)

  1. Al fine di agevolare la circolazione dei credi d'imposta in relazione alle spese per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia delle entrate ovvero gli operatori qualificati, come individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, certificano la titolarità del credito d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione.
  3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la certificazione e gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.