Proposta emendativa 2.70.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889
2.70.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023
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2.70.
(nuova formulazione)
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2023
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2.70.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2023
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Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/03/2023
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2.70.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2023
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2.70.
(nuova formulazione)
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in relazione agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023
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2.70.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, altresì, alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti aventi diritto al contributo di ricostruzione degli immobili danneggiati, ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alla parte eccedente il contributo medesimo.