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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.202.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.202.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del decreto, per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.