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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.139.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.139.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

   b) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.» .

   sostituire la rubrica con la seguente:
   (Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)