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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.030.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 889

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2023  [ apri ]
2.030.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Facoltà di ripartizione della detrazione fino a dieci quote annuali per i soggetti beneficiari delle agevolazioni «acquisto prima casa under 36»)

  1. Per i soggetti beneficiari delle misure di cui dal comma 1 a 10 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2022 relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per quelli di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali fino a 10 di pari importo, con scelta irrevocabile del contribuente.