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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.11. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
9.11.

  Dopo il comma 5-bis, inserire i seguenti:

  5-bis.1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) al comma 2, le parole «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

  5-bis.2. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.