Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11.1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
11.2. Agli oneri derivanti dal comma 11.1, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.