stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.7. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
8.7.
inammissibile

  Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

  9-ter. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'Appello».