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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.01. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
6.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

  1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, così destinati:

   a) 40 milioni di euro destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

   b) 20 milioni di euro finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.