stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.8. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
5.8.
inammissibile

  Dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:

  5-quinquies. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo dopo le parole: «un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia» sono inserite le seguenti: «effettuate presso lo studio del professionista o da remoto e»;

   b) al quinto periodo, le parole: «5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024».

  5-sexies. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nell'intero sistema dell'istruzione, anche al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza che possano determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione, ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, nonché in contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e in supporto alle attività di orientamento, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è istituito un Servizio di consulenza psicologica per la Scuola per le cui finalità è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, come prorogata e incentivata al comma 5-bis.
  5-septies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del Servizio di cui al comma 5-ter e la relativa ripartizione delle risorse.
  5-octies. Agli oneri di cui al comma 5-quinquies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.