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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.7. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
3.7.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a) sostituire le parole: «25 novembre 2022» con le seguenti: «31 marzo 2023»;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: «antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176» con le seguenti: «antecedente alla data del 29 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 marzo 2023»;

    3) sopprimere la lettera c);

    4) alla lettera d) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 marzo 2023»;

  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.