Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quinquies. Al fine di facilitare il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e di evitare carenze di liquidità a fronte dei maggiori oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas, le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono sospese fino al 31 marzo 2023.