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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.4. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
2.4.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 793, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

   b) al comma 795, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

   c) al comma 796, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli schemi di ciascun decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato.»;

   d) dopo il comma 796, è inserito il seguente:

   «796-bis. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.»;

   e) al comma 797, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi».