stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.3. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
17.3.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è soppresso.
  5-ter. All'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il primo periodo è soppresso.
  5-quater. Il credito di imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è riconosciuto altresì per le spese sostenute fino al giugno 2023, nel limite di 12 milioni di euro che costituisce tetto di spesa.
  5-quinquies. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma 5-quater.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.