stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 17-bis.01. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
17-bis.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17-bis, aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.
(Proroga dei termini in materia di trattamenti pensionistici in favore di lavoratori INPGI)

  1. All'articolo 1, comma 154, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «ai dipendenti» sono inserite le seguenti: «compresi i giornalisti iscritti INPGI»;
  2. I requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, si applicano ai giornalisti di cui al comma 1, già dipendenti da imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale, di cui all'elenco trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti la data di entrata in vigore del predetto provvedimento. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato siano stati maturati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. Il beneficio di cui al presente comma non è riconosciuto ai giornalisti che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
  3. Il trattamento pensionistico ai giornalisti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 1, è riconosciuto a coloro che maturano i corrispondenti requisiti entro la data del 31 dicembre 2023, previa presentazione della domanda da parte degli interessati da presentare all'INPS competente.
  4. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Agli oneri del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.