Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:
3-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
b) al comma 4, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
c) al comma 5, le parole: «16 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2023».