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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.2. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
12.2.

  Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: «a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore»;

   b) al comma 1055, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore»;

   c) al comma 1056, le parole: «a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore»;

   d) al comma 1057, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore».