stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.11. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
11.11.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. Dopo l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunti i seguenti:

   «775-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo Testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
   775-ter. In considerazione degli effetti economici della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione 2023-2025, con l'utilizzo dei proventi delle entrate patrimoniali come previsto all'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni riportate alle lettere a), b) e c).
   775-quater. Per il triennio 2023-2025, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali o regionali, regolarmente incassate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».