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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.20. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
1.20.

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere i seguenti:

  22-sexies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 680, le parole: «27 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 681, le parole: «pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023».

  22-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 22-sexies, pari a 6.817.253,86 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  22-octies. All'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a rinnovare fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino a nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione,»;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1, con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».