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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.8. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
9.8.
inammissibile

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

  5.1. Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2023, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5.2. L'indennità di cui al comma 5.1 non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennità di cui al comma 5.1, non è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

   a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

   b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

   c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);

   d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

  5.3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 5.1, la regione è autorizzata ad utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.